Dopo anni in cui si è cercato di normare la formazione per gli addetti alla prevenzione/lotta antincendio, stabilendo un unico quadro a cui far riferimento, il 02 Settembre 2021 il Decreto Ministeriale (sostituendo il precedente risalente al 1998) ha introdotto importati novità che entreranno in vigore a partire dal 04 Ottobre 2022..
Vediamole punto per punto..
Le nuove suddivisioni per le attività
1. LIVELLO 1 (ex rischio basso): questo livello comprende aziende che si caratterizzano per la presenza di sostanze a basso tasso di infiammabilità e quindi minima possibilità di propagazione di incendi.
2. LIVELLO 2 (ex rischio medio) il livello 2 riunisce le attività in cui vi sono sostanze infiammabili ma che hanno una limitata probabilità di propagazione di incendi.
3. LIVELLO 3 (ex rischio alto) qui si raggruppano tutte le attività che presentano sostanze altamente infiammabili, con alte probabilità di propagazione incendi (es. nella fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni o nelle centrali termoelettriche, negli impianti di estrazione degli oli minerali e gas combustibili..).
La durata dei corsi
Passiamo ora ad analizzare la durata dei corsi:
1. LIVELLO 1 - 4 ORE: sono previste 2 ore di teoria (fruibili anche tramite videoconferenza) e 2 di pratica in cui si procederà con le prove pratiche relative all'uso dell'estintore.
2. LIVELLO 2 - 8 ORE: 5 ore di teoria (anche in questo caso sarà possibile prendere parte al corso tramite videoconferenza) e 3 ore di pratica.
3. LIVELLO 3-16 ORE : 12 ore di modulo teorico e 4 ore di modulo pratico.
Precisiamo che i moduli pratici dovranno necessariamente essere tenuti in presenza, mentre per i moduli teorici si esclude la possibilità di eseguire la formazione in modalità asincrona..
Si manterrà, anche al termine dell'emergenza sanitaria, l'erogazione della formazione tramite videoconferenza.
Gli aggiornamenti
Una delle più importanti novità del Decreto riguarda gli aggiornamenti rispetto alle nomine per gli addetti antincendio: si prevedono infatti aggiornamenti quinquennali indipendentemente dal livello di rischio.
1. LIVELLO 1: aggiornamento ogni 5 anni con 2 ore di prova pratica
2. LIVELLO 2: aggiornamento ogni 5 anni di 5 ore di cui 2 ore di teoria e 3 di pratica.
3. LIVELLO 3: aggiornamento ogni 5 anni di 8 ore di cui 5 ore di teoria e 3 di pratica.
E per i corsi già programmati secondo le vecchie modalità?
Per i corsi programmati con le precedenti modalità entro 6 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, gli stessi dovranno essere aggiornati entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato. Per le attività che al 04/10/22 abbiano formato i propri addetti antincendio più di 5 anni prima, è previsto l'obbligo di aggiornamento entro il 04/10/23.
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