La gravidanza è un momento speciale per ogni donna che deve essere tutelata anche sotto il profilo lavorativo. Possono esistere infatti, sulla base del lavoro svolto, rischi più o meno gravi in cui la lavoratrice e il bambino possono incorrere.
Non appena il datore di lavoro venga a conoscenza della gravidanza della propria dipendente sarà suo dovere mettere in atto misure di prevenzione e protezione.
La tutela delle lavoratrici parte dal periodo di gravidanza e si estende fino ai sette mesi del bambino.
Il D.lgs. 151/2001 definito come “Testo unico a tutela della maternità e paternità” regola riposi, permessi, congedi delle lavoratrici ma presta anche attenzione alla salute e alla sicurezza delle donne durante la gravidanza e dopo il parto.
Questo testo prevede che la lavoratrice si assenti dal lavoro due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi all'evento.
Ci sono poi specifiche rispetto:
- La valutazione dei rischi;
- Lavori vietati;
- Il lavoro notturno;
- L'astensione anticipata del congedo di maternità per situazioni che mettono a rischio la gravidanza o per condizioni lavorative che espongono la donna a particolari pericoli (da valutare con il medico competente o il proprio medico curante).
Quali sono i lavori che vengono considerati rischiosi durante la gravidanza?
Lavori per cui la donna deve rimanere in piedi o in posizione scomoda per più di metà dell'orario di lavoro (commesse, cameriere ecc.);
Lavori che espongono al rischio caduta;
Impieghi che prevedono il carico/scarico e il sollevamento di pesi;
Lavori che si avvalgono di macchine mosse a pedali con movimento frequente e sforzo continuo;
Occupazioni per le quali vengano utilizzati macchinari che producono forti vibrazioni;
Professioni che presentano rischi particolari come rumore, agenti chimici ecc;
Mestieri che sottopongono la lavoratrice a temperature o troppo basse o troppo alte;
Attività a bordo di mezzi a motore (aerei, pullman ecc)...
Il lavoro notturno merita una menzione a parte per le particolarità previste in questo caso.
Le attività svolte tra le ore 24 - 6 sono vietate durante la gravidanza e fino al compimento del 1° anno di età del bambino.
Non possono essere obbligati a lavoro notturno anche:
- Madre o padre convivente il cui figlio abbia meno di tre anni;
- Genitore, se unico affidatario, per figlio con meno di 12 anni;
- Genitore con a carico un figlio portatore di disabilità.
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