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Enrico

Decreto Legislativo 81/08

Il Decreto Legislativo 626/94 è stato sostituito completamente dal Decreto Legislativo 81/08 Testo Unico Sicurezza, recante misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Le principali disposizioni riguardano l'organizzazione di procedure approfondite per migliorare la salute e la sicurezza: é il datore di lavoro a dover organizzare all'interno dell'impresa un servizio di protezione e prevenzione responsabile dell'identificazione dei fattori di rischio e della loro eliminazione o riduzione al minimo.

Il Decreto contiene anche una serie di disposizioni mediche, viene istituita la figura di un medico responsabile della regolare valutazione e certificazione dell'idoneità fisica dei dipendenti per svolgere i compiti loro assegnati. Un'altra sua importante disposizione riguarda l'elezione o la nomina di un rappresentante della forza lavoro in materia di salute e sicurezza che gode di particolari diritti di informazione e consultazione. Inoltre, il datore di lavoro ha l'obbligo di fornire ai dipendenti tutte le informazioni generali sui rischi presenti sul luogo di lavoro e specifiche informazioni sui rischi connessi allo svolgimento delle mansioni assegnate alle persone. Infine, i dipendenti devono ricevere un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza specifica per il proprio particolare lavoro al momento dell'assunzione, in caso di trasferimento o cambio di lavoro, e in caso di introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di qualsiasi nuova tecnologia. È prevista anche una formazione speciale e adeguata per i rappresentanti della sicurezza.

Legge sicurezza sul lavoro 81/2008 Il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008, 306 articoli e 52 allegati, nasce per sostituire il D.Lgs. 626/94: Il principale campo di applicazione riguarda la regolamentazione per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nel Testo Unico vengono indicate tutte le figure obbligatorie atte alla tutela della sicurezza dei lavoratori in azienda, ognuna delle quali deve ricevere una formazione adeguata. Fra le altre novità ci sono modifiche per il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), che va adeguato alla nuova normativa. Nel 2009 è stata approvata un’integrazione del Testo Unico sulla Sicurezza, il D.Lgs. 106/09, nel quale vengono introdotti dei cambiamenti al TU. I 306 articoli sono accorpati in 13 titoli:

  • Titolo I: Disposizioni generali

  • Titolo II: Luoghi di lavoro

  • Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI

  • Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili

  • Titolo V: Segnaletica di sicurezza

  • Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi

  • Titolo VII: Videoterminali

  • Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)

  • Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici, biologici…)

  • Titolo X: Agenti biologici

  • Titolo XI: Atmosfere esplosive

  • Titolo XII: Disposizioni penali

  • Titolo XIII: Disposizioni finali

Il Testo Unico sulla Sicurezza allarga gli obblighi e i campi di applicazione, infatti si applica a tutte le aziende, anche autonome e familiari; a tutti i lavoratori, anche quelli a progetto e a domicilio e a tutte le tipologie di rischio. Figure obbligatorie Le figure che devono essere obbligatoriamente presenti in azienda, secondo quanto indicato dal Dlgs 81:

  1. Datore di lavoro

  2. RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, che può essere anche esterno all’azienda e in aziende con massimo 30 dipendenti coincidere con il datore di lavoro.

  3. RLS - Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, per le aziende fino a 15 dipendenti ci si può rivolgere al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

  4. Medico Competente.

  5. Addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.

La formazione L’art. 37 del Testo Unico sulla Sicurezza disciplina la formazione delle figure preposte alla tutela della sicurezza dei lavoratori con i corsi di sicurezza sul lavoro:

  • RLS: corso di 32 ore con aggiornamento di 4/8 ore.

  • RSPP: corso modulo A di 32 ore, modulo B la cui durata dipende dal settore di riferimento e il modulo C di 26 ore. L’aggiornamento va eseguito ogni 5 anni con un corso di 40 o 60 ore.

  • RSPP per datore di lavoro: il corso dura 16 ore e anche in questo caso è necessario l’aggiornamento quinquennale.

  • Addetto al primo soccorso: corso di 12 o 16 ore a seconda della classificazione aziendale, aggiornamento ogni tre anni con corso di 4 o 6 ore.

  • Addetto alla prevenzione incendi: corso di 4 ore per aziende a rischio basso, corso di 8 ore per rischio medio e corso 16 ore per alto rischio.


Documento di Valutazione Rischi

Le novità per il DVR sono contenute negli artt. 28 e 29 del Testo Unico sulla Sicurezza. Il primo riguarda l’oggetto della valutazione dei rischi, ovvero tutti i fattori che possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compreso quelli che causano stress da lavoro correlato. Il DVR deve avere una data certa. Il Garante ha esplicato il concetto di apposizione di una data certa richiamando gli artt. 2704 e 2705 del c.c.. Bisogna perciò far porre sul DVR un timbro in un ufficio postale (art.8 D.Lgs. 261/99); apporre una marca temporale se è un documento informatico; apporre un’autentica, depositare il documento o vidimare un verbale in conformità alla legge notarile; registrare il documento a norma di legge in un ufficio pubblico.

Il DVR deve contenere:

  1. Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi, nella quale vanno specificati i criteri utilizzati per tale valutazione;

  2. Le misure di prevenzione e di protezione attuate e l’elenco dei dispositivi di protezione individuali adottati;

  3. Il programma delle misure che verranno utilizzate per migliorare i livelli di sicurezza;

  4. Le procedure per attuare le misure di prevenzione indicate, chi, fra tutti i lavoratori in possesso di competenze e poteri adeguati, deve provvedervi;

  5. Il nominativo dell’RSPP, dell’RLS (o dell’RLST) e del medico competente che ha partecipato alla redazione del DVR;

  6. L’elenco delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

L’art. 29 contiene le modalità per effettuare la valutazione dei rischi:

  • Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione con l’RSPP e il medico competente;

  • la valutazione viene effettuata anche in collaborazione con l’RLS, oltre che con RSPP e medico competente;

  • rielaborazione del DVR in caso di modifiche, significative dal punto di vista della sicurezza, del processo produttivo e dell’organizzazione del lavoro;

  • autocertificazione, entro il 2012 e solo per aziende con massimo 10 dipendenti;

Aggiornamenti del Testo Unico Settembre 2015

Modifiche al Testo Unico edizione settembre 2015 Pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’edizione di settembre 2015 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, che è possibile scaricare in formato PDF qui. Come noto il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro è il principale testo di riferimento della normativa che disciplina la sicurezza nei luoghi di lavoro quindi diritti e doveri del datore, ma anche dei lavoratori e di tutte le figure professionali e rappresentanti. Proprio l’ampia categoria di soggetti interessati fa sì che il Testo sia in continua evoluzione e venga modificato, aggiornato e integrato. A settembre 2015 sono stati infatti stati integrati nel testo alcuni interpelli e circolari, e modificati alcuni articoli, nello specifico:

  • abrogato il comma 5 dell’art. 3

  • modificati: art. 88, comma 2, lettera g – bis) artt. 3, 5, 6, 12, 14, 28, 29, 34, 53, 55, 69, 73-bis, 87, 98, 190 Art. 284

Per quanto riguarda questo ultimo articolo inerente le sanzioni applicabili al medico competente: Sanzioni a carico del medico competente .Il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 328,80 a euro 1.315,20 per la violazione dell’articolo 279, comma 3.

Penalità mancanze adempimenti legge sicurezza sul lavoro L'omissione delle necessarie precauzioni pone la responsabilità penale del datore di lavoro e il diritto del datore di lavoro di chiedere i danni. Società italiane e controllate che non hanno ancora provveduto alla valutazione dei rischi, alla predisposizione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, all'istituzione del servizio di prevenzione e protezione, alla nomina dei dipendenti e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, corsi di formazione, ecc., rischiano l'arresto da tre (3) a sei (6) mesi o la multa da Euro 2.500 a Euro 6400 (art. 55, comma 1, TUSL) e la sospensione dell'attività (e il suo divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione). Il Decreto Legislativo n.81 / 2008 (TUSL) prevede all'articolo 28 che tutte le società italiane pubbliche e private DEVONO redigere e aggiornare un Documento di Valutazione dei Rischi (“Documento di Valutazione dei Rischi”) formale, sotto la diretta responsabilità di il datore di lavoro. Le misure di prevenzione e protezione, nonché i dispositivi di protezione individuale ("Dispositivi di Protezione Individuale") e le azioni da intraprendere per aggiornare tutte le misure di prevenzione dovranno essere attuate immediatamente o in tempi brevissimi se c'è un problema di urgenza, o verranno inseriti nella programmazione aziendale quando si tratta di adeguamento del lavoro previsto nel medio o lungo termine. L'articolo 28 del TUSL stabilisce che il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere i seguenti contenuti:

  1. Rapporto sulla valutazione dei rischi: contenente il dettaglio di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro. Questa analisi è solitamente suddivisa in base a diversi fattori di rischio, quali: luogo di lavoro, macchinari, attrezzature, questioni chimiche, fisiche e biologiche, organizzative e gestionali, ecc. L'analisi è preceduta da informazioni sull'organigramma e sul business. Dovrebbe inoltre indicare i criteri utilizzati per la valutazione del rischio.

  2. Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate al fine di eliminare i suddetti rischi individuati o, qualora non sia possibile eliminarli completamente, ridurre il rischio ad un livello “accettabile”.

  3. Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza;

  4. Indicazione del Responsabile del Servizio per la Prevenzione (Responsabile del Servizio per la Prevenzione e Protezione), del Rappresentante per la Protezione dei Lavoratori per la Sicurezza (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e del Medico della Società (Medico Competente);

Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI), che sono indumenti protettivi per i lavoratori che indossano i dispositivi di protezione individuale (es. Scarpe di sicurezza, casco, guanti, maschere, ecc.). Programma delle misure che ritiene necessarie per garantire il miglioramento degli standard di sicurezza nel tempo, ovvero tutte quelle misure

  • Titolo I (art. 1-61) Principi comuni: Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, disposizioni penali;

  • Titolo II (art. 62-68) Luoghi di lavoro: Disposizioni generali, Sanzioni;

  • Titolo III (art. 69-87) Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale: Uso delle attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche;

  • Titolo IV (art. 88-160) Cantieri temporanei o mobili: Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni;

  • Titolo V (art. 161-166) Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro: Disposizioni generali, sanzioni;

  • Titolo VI (art. 167-171) Movimentazione manuale dei carichi: Disposizioni generali, sanzioni;

  • Titolo VII (art. 172-179) Attrezzature munite di videoterminali: Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, sanzioni;

  • Titolo VIII (art. 180-220) Agenti fisici: Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni,

protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni;

  • Titolo IX (art. 221-265) Sostanze pericolose: protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni;

  • Titolo X (art. 266-286) Esposizione ad agenti biologici: obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni;

  • Titolo XI (art. 287-297) Protezione da atmosfere esplosive: disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni;

  • Titolo XII (art. 298-303) Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale;

  • Titolo XIII (art. 304-306) Disposizioni finali.

La struttura del decreto è impostata prima con l'individuazione dei soggetti responsabili e poi con la descrizione delle misure gestionali e degli adeguamenti tecnici necessari per ridurre i rischi lavorativi. Alla fine di ciascun titolo sono indicate le sanzioni in caso di inadempienza. Successive modifiche da parte del legislatore sulla complessa e corposa normativa hanno riorganizzato il flusso informativo in quattro assi di intervento:

  • Misure generali di tutela;

  • Valutazione dei rischi;

  • Sorveglianza sanitaria;

  • Rspp e Rls.



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