La conversione in Legge del Decreto Legge 146/2021 (il cosiddetto “Decreto Fiscale”), ha apportato modifiche al D.Lgs. 81/2008.
Uno degli aspetti più rilevanti è la “responsabilizzazione” della figura del Preposto, che diviene ancor più centrale nel garantire il rispetto delle misure di sicurezza con la sua azione di vigilanza e di intervento per l’interruzione delle attività lavorative svolta direttamente “in campo”.
Vediamo di seguito le modifiche apportate nel D. Lgs. 81/2008 all’articolo 18 sugli “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” e 19 sugli “Obblighi del Preposto”.
IL NUOVO OBBLIGO PER IL DATORE DI LAVORO DI INCARICARE IL PREPOSTO
È stato inserito all’interno dell’art. 18 “Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente” il comma b-bis) che introduce il nuovo obbligo di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività”.
Pertanto ora l’individuazione del Preposto è un obbligo a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente, redigendo e compilando un’apposita nomina, che questa dovrà essere formalizzata in modo da poter verificare l’effettiva conoscenza del Preposto dell’incarico attribuitogli.
Le modifiche al Decreto si spingono oltre e richiamano all’art. 26 per lo svolgimento di attività in regime di appalto la necessità del Datore di Lavoro di indicare al Datore di Lavoro Committente anche i nominativi dei Preposti alle attività in appalto o subappalto.
SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO O IL DIRIGENTE CHE NON INDIVIDUANO IL PREPOSTO
Tra le modifiche troviamo inoltre che la mancata individuazione della figura del Preposto da parte di Datore di Lavoro e Dirigente è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 comma 5 lett. d) che prevede l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per le violazioni di cui all’art. 18 comma 1 lett. b-bis), ovvero l’individuazione del Preposto, ma anche in relazione dell’art. 26 comma 8-bis, l’indicazione al Datore di Lavoro Committente del personale che svolge il ruolo di Preposto.
QUALI MODIFICHE AGLI OBBLIGHI DEI PREPOSTI?
All’art. 19 del D. Lgs. 81/2008, tra gli obblighi del Preposto viene modificata la lett. a) del primo comma, che ora cita: “sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal Datore di Lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
Viene quindi assegnato al Preposto, il compito o meglio l’obbligo di intervenire qualora riscontri dei comportamenti non corretti messi in atto dai lavoratori, a fine di correggerli e dare indicazioni in merito alla sicurezza. Inoltre qualora verifichi il non rispetto delle disposizioni impartite da parte del lavoratore o una persistenza dell’inosservanza, il Preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i propri diretti superiori, ovvero Dirigente e Datore di Lavoro.
Viene poi aggiunto il comma f-bis), che prevede “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro e al Dirigente le non conformità rilevate”.
Pertanto il Preposto, qualora rilevi condizioni di pericolo, carenze di mezzi e attrezzature, deve intervenire bloccando temporaneamente l’attività lavorativa e informare il Datore di Lavoro e il Dirigente. L’interruzione temporanea dell’attività attribuita al Preposto deve essere finalizzata al ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa prima di riprenderla.
Altra novità riguarda la formazione del preposto che dovrà essere fatta con cadenza biennale anche con prova pratica.
Professional Project System mette a disposizione la formazione il rilascio dell’attestato e l’Incarico di Preposto per la Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08, così come previsto dalle nuove disposizioni normative in attuazione della Legge 215/2021.
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