Nel D.lgs. 81/08 il Medico competente viene definito in questi termini: “medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto”.
Per sintetizzare i compiti del Medico competente:
Il Mc deve essere consultato rispetto ai dispositivi di protezione necessari ai lavoratori (Art. 18 c. 1 lett. d) D.lgs. 81/08);
Il Mc deve seguire in maniera rigorosa i suoi obblighi previsti dal D.lgs. 81/0 (Art. 18 c. 1 lett. g);
Il Mc deve essere informato rispetto ai rischi lavorativi aziendali (Art. 18 c. 2);
Il Mc coopera circa la valutazione dei rischi, la programmazione della sorveglianza sanitaria, la formazione e l'informazione dei lavoratori, l'organizzazione del corso di 1° soccorso per la gestione delle emergenze.
Sorveglianza sanitaria e Covid-19
Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria in ambito Covid-19 è bene premettere che si è in presenza di un rischio biologico.
Quello che deve fare, nella pratica, il Medico Competente in ambito Covid-19, è quanto elencato di seguito:
Rispettando le misure igieniche, il Medico competente deve continuare con la sorveglianza sanitaria, informando e formando i lavoratori al fine di ridurre il rischio di contagio;
Collaborare con le figure di riferimento aziendale (RSPP, DL, RLS) per individuare tutte le misure volte al contenimento del contagio;
Tutelare i lavoratori fragili;
Collaborare (con azienda e Autorità sanitaria) per l'individuazione dei contatti stretti in caso di lavoratore risultato positivo al tampone Covid19.
Visitare il lavoratore che sia stato ricoverato per Covid19 prima del suo reintegro in azienda.
Vaccinazioni Covid-19
É stata emanata la circolare n. 15126 per la vaccinazioni anti SARS-CoV-2/COVID-19 da eseguirsi in ambiente lavorativo
I Medici competenti, osservando quanto riportato in circolare e nel rispetto della privacy dei lavoratori, possono collaborare per l'attuazione di un sistema di vaccinazione aziendale.
Va precisato però che quest'ultimo rimane in capo al Servizio Sanitario Regionale.
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