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PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento

  • Enrico
  • 26 apr 2021
  • Tempo di lettura: 4 min

ll PSC, acronimo di Piano di Sicurezza e Coordinamento, è un documento obbligatorio quando in un cantiere sono presenti più imprese, sia nel caso di lavori pubblici che privati.

Non occorre redigere il PSC nei seguenti casi:

· per lavori finalizzati a prevenire incidenti imminenti o per risolvere situazioni di emergenza;

· quando è operante una sola impresa sia per lavori pubblici che privati.

In pratica il PSC, è un atto che esamina gli aspetti legati ai rischi e alle misure di prevenzione e protezione da adottare per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il PSC fa parte del contratto di appalto e va trasmesso a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori.

La redazione del documento è compito del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, il quale deve prestare massima attenzione anche ad eventuali rischi che derivano da interferenze lavorative.

In caso di omessa redazione del documento PSC, sono previsti le sanzioni dell’arresto da 3 a 6 mesi oppure dell’ammenda da 3.000 a 12.000 euro.

Il PSC (piano di sicurezza e coordinamento) è un documento che deve essere redatto durante la progettazione dell’opera (o comunque prima della presentazione delle offerte per l’appalto).

Il PSC, specifico per ogni singolo cantiere, temporaneo o mobile, riguarda i seguenti aspetti:

· le fasi di lavoro svolte in un cantiere;

· gli aspetti critici del processo di costruzione;

· le misure da adottare per ridurre e prevenire i rischi sul lavoro.

Il piano di sicurezza e coordinamento è costituito da una relazione tecnica (relativa alle complessità dell’opera) e da una serie di tavole esplicative (contenenti una planimetria, la descrizione del terreno, ecc.).

Il PSC deve essere redatto, su incarico del committente, dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e viene poi trasmesso per la verifica al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), il quale, se necessario, può richiedere che il documento venga integrato o modificato per migliorarne l’efficienza.

Il PSC – redatto prima che vengano iniziati i lavori all’interno di un cantiere edile – fa parte del contratto di appalto, quindi una volta ultimato va attuato in tutti i suoi elementi. Sulla base del PSC, le imprese affidatarie ed i lavoratori autonomi elaborano il proprio piano operativo di sicurezza (POS).

Una copia del piano di sicurezza e coordinamento va trasmessa – almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori – alle figure coinvolte nella sicurezza del cantiere.


Il PSC deve contenere:

· l’identificazione e la descrizione del cantiere e dell’attività lavorativa svolta;

· l’individuazione delle figure dotate di compiti e responsabilità sicurezza: tra cui il responsabile dei lavori, il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, i datori di lavoro dell’impresa esecutrice e i lavoratori autonomi;

· una relazione che riguarda l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi presenti;

· una relazione sulle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;

· le misure preventive e protettive da adottare;

· i dispositivi di protezione individuale (DPI);

· l’organizzazione relativa al servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

· la durata dei lavori;

· il fascicolo con le indicazioni per la manutenzione;

· la stima dei costi della sicurezza: ad esempio, delle misure preventive e protettive, dei dispositivi di protezione individuale, degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, ecc.

Tra gli altri elementi presenti si annoverano anche i servizi presenti nel cantiere, come ad esempio i servizi igienici, lo scarico dei rifiuti, la dislocazione di tutti i sistemi e gli impianti di alimentazione.


Il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori (CSE) ha il preciso compito di verificare la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel PSC.

Una volta ricevuti i documenti, il CSE effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per controllare che lo stato dei luoghi non abbia subito modifiche dalla fine della progettazione. In caso contrario, si procede a valutare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, l’idoneità del POS e la congruità con il PSC.

Infine, in occasione dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori deve integrare il PSC con particolare riguardo alla stima dei costi necessari per l’acquisto dei dispositivi di protezione per tutti i lavoratori.

Quanto alla sicurezza nel cantiere, al fine di contrastare l’epidemia Covid-19 sono state emanate le seguenti linee guida:

· tutti coloro che hanno accesso al cantiere (lavoratori e non), devono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea e qualora uno di loro abbia una temperatura superiore ai 37,5 sarà momentaneamente isolato, previa comunicazione al datore di lavoro o al direttore di cantiere;

· per le attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà̀ mantenere la distanza minima di un metro;

· il datore di lavoro deve garantire la pulizia giornaliera, la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni e la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro;

· ogni lavoratore deve adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio delle mani, l’utilizzo delle mascherine (in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità) e mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro (se inferiore, allora è necessario usare altri dispositivi di protezione come guanti, occhiali, ecc.);

tutti gli spazi comuni devono prevedere una ventilazione continua ed efficiente. Inoltre, il tempo di sosta all’interno di tali aree deve essere ridotto e ognuno deve mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro


Ricordiamo inoltre che...

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è un documento differente rispetto al Piano Operativo di Sicurezza (POS). Entrambi contengono la valutazione dei rischi di un cantiere, temporaneo o mobile, le azioni per contrastare o evitare i rischi e i nominativi delle figure responsabili del cantiere. Tuttavia, esistono delle differenze:

· il PSC è una relazione tecnica che delinea le fasi operative dei lavori e, individuando gli aspetti critici, indica le misure da mettere in atto per la messa in sicurezza del cantiere. Il PSC riguarda anche i rischi esterni, cioè quelli che non derivano direttamente dalle attività lavorative svolte (come ad esempio la presenza di condutture sotterranee). È redatto dal coordinatore dei lavori in fase di progettazione ed è verificato dal coordinatore dei lavori in fase di esecuzione;

· il POS è un documento redatto dal datore di lavoro e serve a qualsiasi impresa che voglia aprire un cantiere. Il POS contiene la valutazione dei rischi, le attività specifiche, l’elenco di eventuali ponteggi, le misure di prevenzione e protezione, eventuali procedure richieste dal PSC, ecc.



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